Carnevale assolto

Ecco le nuove Massime della corte di Cassazione che hanno ispirato l'assoluzione dell'ex giudice Corrado Carnevale,
30 ottobre 2002 - Fonte: agenzia ansa
novembre 2002
a cura di Enrico Natoli e Maria Mazzei
Le sezioni unite penali della Cassazione rendono noti i principi di diritto in base ai quali hanno annullato la condanna al giudice Corrado Carnevale.
In particolare i supremi giudici affermano che rimane "configurabile" il concorso esterno in associazione mafiosa purché l'apporto di chi presta il concorso abbia "una effettiva rilevanza causale" nel mantenere in vita o rafforzare Cosa Nostra.

In tema di associazione di tipo mafioso è configurabile il concorso esterno. Assume la qualità di concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva dell'affectio societatis e non essendo stabilmente inserita nella struttura orgnaizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Dunque per quanto riguarda Carnevale i supremi giudici non hanno ritenuto che ci fossero elementi per configurare quersto reato a suo carico: infatti lo hanno assolto con la formula "perchè il fatto non sussiste".

I supremi giudici hanno pronunciato una seconda Massima relativa ai "criteri di valutazione della chiamata in reità o correità in tema di concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso".

La prova del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso (in particolare, i riscontri individualizzanti delle distiunte chiamate in correità o in reità dei collaboratori, attraverso la cosiddetta convergenza del molteplice) deve avere per oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie, con riferimento allo specifico contributo, consapevole, effettivo e causalmente idoneo, recato dal concorrente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione ed alla realizzazione del programma criminoso della medesima.

La parola degli ex colleghi di Corrado Carnevale non può dimostrare la sua responsabilità nell'ambito di concorso esterno in associazione mafiosa "perchè il giudice penale ha l'obbligo di astenersi dal deporre", come teste, per quanto riguarda ciò che avviene nelle camere di consiglio quando i magistrati decidono i loro verdetti.

Il giudice penale non può essere richiesto ed ha l'obbligo di astenersi dal deporre come testimone in merito al procedimento formativo della deliberazione collegiale, segreta, in camera di consiglio, limitatamente alle opinioni ed ai voti espressi dai singoli esponenti del collegio, fermo restando il sindacato giurisdizionale sulla fondatezza della dichiarazione di astensione. La violazione del suddetto obbligo comporta l'inutilizzabilità della relativa testimonianza.

In base a questa nuova Massima sono state quindi dichiarate inutilizzabili le testimonianze degli ex colleghi di Corrado Carnevale, tra queste quella del consigliere La Penna, considerato dalla pubblica accusa e dal pg della cassazione Antonio Siniscalchi "fonte di prova pienamente credibile".
 
> speciali > torna su
L'indice dello speciale
Beni confiscati
la realtà di chi lavora sulla confisca e il riutilizzo dei beni appartenuti alla mafia
Storia e Memoria
Eventi recenti e meno recenti, persone che non possono essere dimenticate
Testimoni
Persone che hanno affrontato le mafie a viso aperto
Cittadini attivi
Il problema delle mafie affrontato quotidianamente
Cultura
Storici, giornalisti, scrittori, punti di vista a confronto con le mafie